Sono in programma il 9, 16 e 23 novembre 2022 “Le Settimane della Sicurezza”, tre appuntamenti per parlare di Sicurezza del lavoro, organizzate dall’Associazione Tavolo 81 di Imola.
Anche quest’anno Im.Tech parteciperà organizzando uno dei tre convegni, intitolato “Prevenzione incendi: novità”, in calendario il 23 novembre 2022 alle 14.20 presso l’Auditorium 1919 Sacmi, a Imola.
Di cosa parleremo al convegno?
RISCHIO INCENDIO. Entrata in vigore dei decreti sostitutivi del D.M. 10 marzo 1998. Il 29 Ottobre prossimo entrerà in vigore l’ultimo dei tre decreti che andranno a sostituire e abrogheranno definitivamente il D.M. 10/03/98.Si tratta dei D.M. 1/09/2021 cosiddetto “Controlli”, D.M. 2/09/2021 “GSA” e D.M. 3/09/2021 “Mini Codice”. Il Decreto “Controlli” riguarda nello specifico i controlli da effettuare su impianti ed attrezzature antincendio; la novità più importante riguarda i manutentori che dovranno essere qualificati secondo un percorso formativo definito e aggiornamenti periodici. Sarà il Corpo Nazionale dei VV.F. che rilascerà tale qualifica. Si evidenzia che solo la qualifica è stata prorogata di un anno fino al 25/9/2023. Questo significa che le “manutenzioni” e i “controlli periodici” degli impianti e di ogni altra specifica antincendio potranno essere effettuate solo da Tecnici Manutentori Qualificati. Rimane invece in capo ai lavoratori la “sorveglianza”.Viene inoltre formalizzato l’obbligo per Il datore di lavoro di predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Il Decreto “GSA” invece riguarda la Gestione della Sicurezza e la formazione degli addetti antincendio.
Le novità rispetto al D.M. 10/03/98 emergono già nel campo di applicazione, sia per il riferimento agli occupanti a qualsiasi titolo, e non solo ai lavoratori, che per l’obbligo di redazione del piano di emergenza. Il Piano di emergenza va predisposto infatti, oltre che per le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi e a quelle non soggette con più di 10 lavoratori, anche per quelle aperte al pubblico con più di 50 persone presenti. Per le altre attività vanno predisposte piante e indicazioni schematiche (cfr. Allegato II punto 4). Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili (titolo IV del D.Lgs. 81/08) e per le attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015), il decreto si applica limitatamente alla formazione degli addetti antincendio.
Altra importante novità riguarda l’obbligo di aggiornamento della formazione degli addetti al servizio antincendio con cadenza almeno quinquennale ogni 5 anni. Le attività di formazione e aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, possono anche essere svolte in modalità FAD di tipo sincrono (videoconferenza sincrona).
I livelli di rischio basso, medio ed elevato individuati dall’ormai abrogato D.M. 10/03/98 vengono ridefiniti come Livello 1, 2 e 3 ma rimangono sostanzialmente invariati. Per il livello 3 sono stati aggiunti gli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio e trattamento rifiuti.
Vengono infine definiti i requisiti dei docenti (art.6) e i contenuti dei relativi corsi di formazione. Per quanto riguarda infine il Decreto “Mini Codice” la sua entrata in vigore (29/10/2022) sancirà la definitiva abrogazione del D.M. 10/03/98.
La nuova norma definisce criteri semplificati per la Valutazione del Rischio Incendio nei luoghi di lavoro a basso rischio come definiti al punto 1, comma 2 dell’allegato I al decreto ed in particolare: luoghi di lavoro ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/11, non dotate di specifica regola tecnica verticale ed aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
b) superficie lorda complessiva ≤1000 m2;
c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (Carico Incendio < 900 MJ/m2 pari a circa 45 kg legna/m2 o 22 kg plastica/m2);
e) non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
Per tutti gli altri luoghi di lavoro, la Valutazione del Rischio d’Incendio deve essere effettuata secondo i criteri del D.M. 3 Agosto 2015 “Nuovo Codice” ovvero secondo la Regola Tecnica Verticale di riferimento qualora presente (ad es. Centrali Termiche, scuole, autorimesse etc.).
Conclusioni
L’entrata in vigore di questi decreti introduce, nella sostanza, un allineamento alla nuova normativa antincendio che, con il “Nuovo Codice di Prevenzione Incendi” di cui al D.M. 3/8/2015, sta gradualmente sostituendo la normativa prescrittiva tradizionale vigente.
Il primo decreto (“Controlli”) riguarda principalmente i manutentori antincendio.
Il secondo (“GSA”) coinvolge datore di lavoro, lavoratori addetti al servizio antincendio, formatori e progettisti, definendo soprattutto nuovi criteri e requisiti per la formazione, tra cui il più importante è l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni per la squadra antincendio.
Il terzo (“Mini Codice”) fornisce indicazioni su come effettuare la Valutazione Rischio Incendio in tutti i luoghi di lavoro con particolare riguardo alle attività a rischio “basso”.
Le altre attività, soggette e non, invece andranno valutate secondo il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi ovvero secondo la Regola Tecnica Verticale di riferimento (se presente).
Di fatto il riferimento normativo per tutte le attività diventa il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, D.M. 3/08/2015.
Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l’obbligo di adeguamento ovvero di aggiornamento della Valutazione Rischio Incendio c’è solo in caso di modifiche sostanziali.