Come noto, il D.Lgs. 231/01 ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa/penale delle persone giuridiche. In grande sintesi, il decreto pone a carico delle imprese una responsabilità “amministrativa/penale” per determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti e dipendenti, nell’interesse o a vantaggio dell’impresa stessa.
I reati compresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 riguardano molti ambiti:
- reati relativi alla gestione della salute e la sicurezza sul lavoro;
- reati ambientali;
- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- delitti contro la personalità individuale;
- delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico;
- reati transnazionali (traffico di migranti, riciclaggio);
- reati di criminalità informatica;
- manipolazioni del mercato e abuso di informazioni privilegiate.
Oltre agli inevitabili danni alla reputazione, le aziende coinvolte possono incorrere in sanzioni rilevanti: le ammende partono da €25.000,00 e possono arrivare fino a €1.5 milioni, e prevedono l’interdizione dall’esercizio delle attività.
Per prevenire il rischio di illeciti, le aziende possono adottare un Modello Organizzativo 231, che consiste in un sistema di gestione con cui si indirizzano i comportamenti di ogni soggetto al rispetto delle
norme attinenti alla responsabilità d’impresa.
Il Modello Organizzativo, se correttamente applicato, è riconosciuto come esimente ai fini delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.
Il Whistleblowing
Con il termine “whistleblowing” si intende la segnalazione da parte del lavoratore (e di altri soggetti) di illeciti dei quali può venire a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività.
La regolazione di questa situazione e la tutela del soggetto segnalante erano già previste dalla normativa italiana, ma solo per le aziende che adottavano un Modello Organizzativo (D. Lgs. 231/01).
Con il nuovo D.Lgs. 24/23l, l’obbligo è stato esteso oltre a queste anche a tutte quelle che hanno più di 49 dipendenti1 e sono state rese più stringenti le regole, a tutela del soggetto segnalante.
I soggetti segnalanti dovranno essere tutelati attivamente da qualunque ritorsione o conseguenza sanzionatoria (ad esempio licenziamento, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di
funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro, sospensione della formazione, ecc.).
Questo significa che in caso di contenzioso dovuto a presunte ritorsioni in seguito ad una segnalazione, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare che le sue azioni o disposizioni sono dovute a ragioni
estranee alla segnalazione stessa.
Chi sono i soggetti che hanno la possibilità di segnalare
- dipendenti;
- collaboratori autonomi e liberi professionisti;
- volontari, tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti e amministratori…
Fatti oggetto delle “segnalazioni”
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, tra cui:
-
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; - reati ambientali.
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle
- violazioni del Modello Organizzativo ex. D. Lgs. 231/01, se presente;
- illeciti in diversi settori (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, ecc.) tra cui nello specifico;
-
- tutela dell’ambiente (autorizzazioni ambientali, emissioni in atmosfera, scarichi
idrici, rumore, inquinamento del suolo, rifiuti, efficienza energetica e Diagnosi
Energetica, sostanze lesive dello strato di ozono, ecc.); - sicurezza dei trasporti (ADR e consulente per la sicurezza dei trasporti, ecc.);
- norme su sostanze chimiche (REACH, ecc.).
- tutela dell’ambiente (autorizzazioni ambientali, emissioni in atmosfera, scarichi
Cosa è necessario fare
- predisporre canali di segnalazione interna che garantiscano l’accessibilità e l’anonimato del segnalante;
- predisporre canale di segnalazione verso l’esterno (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- adottare procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ed il riscontro al segnalante;
- predisporre ed attuare attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, conservandone prova documentata;
- introdurre un meccanismo di sanzioni disciplinari a carico di chi si rende responsabile di azioni di ritorsione verso il segnalante.
Obbligo e tempi di adeguamento
- aziende che hanno adottato un Modello Organizzativo ex. D. Lgs. 231/01, a prescindere dal numero di dipendenti: 15 luglio 2023;
- aziende con una media di dipendenti nell’ultimo anno di almeno 250: 15 luglio 2023;
- aziende con una media di dipendenti nell’ultimo anno di almeno 50: 17 dicembre 2023.
Sanzioni
- da 10.000,00 a 50.000,00 euro quando venga accertato che sono state commesse ritorsioni o quando venga accertato che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- da 10.000,00 a 50.000,00 euro quando venga accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal Decreto, nonché quando venga accertato che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
Come si evince da quanto esposto sopra anche questa norma espone le aziende a rischi importanti per quanto concerne la responsabilità amministrativa e penale delle società (D. Lgs. 231/01), per difendersi dai quali, le aziende sono invitate a:
- predisporre il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione e Gestione;
- nominare l’Organismo di Vigilanza esterno.