La recente evoluzione normativa in merito alla classificazione delle aree al cui interno possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive (art. 289 – 296 e allegato XLIX del D. Lgs. 81/08) ha portato ad una modifica delle metodologie di calcolo dell’estensione delle aree classificate ATEX.
Sottolineiamo che il giorno 23/01/2024 ha avuto termine il periodo di coesistenza dell’edizione 2016 della norma CEI EN 60079-10-1 con l’edizione del 2021, che rimane l’unica applicabile.
Risulta quindi necessario aggiornare le valutazioni del rischio, realizzate con la norma CEI EN 60079-10-1:2016, legate all’uso o deposito di gas o liquidi infiammabili.
Sono da considerarsi “esenti” da tale obbligo di aggiornamento, le aziende per cui IM.TECH ha effettuato la valutazione del rischio, legata alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, successivamente al 01/11/2021 e le aziende che hanno all’interno dello stabilimento zone Atex solo relative a:
- carrelli ossiacetilenici;
- aree ricarica carrelli elevatori (o simili);
- cabine di verniciatura “chiuse” o impianti di verniciatura automatici;
- polveri combustibili.
Le aziende, che hanno altre tipologie di impianti/depositi di gas o liquidi infiammabili (ad esempio impianti gas metano, deposito/distribuzione idrogeno, GPL, acetilene, impianti o lavorazioni con uso di liquidi infiammabili) oppure con valutazione del rischio eseguita da IM.TECH prima del 01/11/2021, dovranno invece aggiornare le classificazioni in essere sulla base della nuova normativa.
Rimaniamo a Vostra disposizione per approfondimenti in merito.
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