Obbligo di Patente a Crediti per Imprese e Lavoratori Autonomi nei Cantieri Temporanei o Mobili

2 Ott 2024

Con la pubblicazione della Legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha convertito il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, e il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, sono state introdotte importanti novità per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Per loro, a partire dal 1° ottobre 2024, diventa obbligatorio il possesso della patente a crediti per continuare ad operare nei cantieri stessi.
La patente a crediti è uno strumento di controllo e monitoraggio del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Funziona come un sistema di valutazione a punti, assegnati alle imprese e ai lavoratori autonomi in base alla conformità e all’adozione di buone pratiche di sicurezza.

Il punteggio iniziale di 30 crediti può essere aumentato o ridotto in base al comportamento dell’impresa:

  • incrementi derivano da azioni migliorative, come certificazioni aggiuntive, investimenti in tecnologie per la sicurezza o formazione extra per i lavoratori;
  • decurtazioni avvengono in caso di violazioni delle norme, omissioni di obblighi essenziali (es. mancata formazione o valutazione dei rischi) o incidenti gravi sul lavoro.

Questo sistema mira a premiare le imprese più virtuose e a garantire un miglior livello di sicurezza nei cantieri, riducendo il rischio di incidenti e promuovendo una cultura della prevenzione.
La Circolare INL n. 4 del 23 se1embre 2024 fornisce indicazioni operative sull’applicazione di questa norma.

Di seguito, forniamo una sintesi dei principali requisiti e delle modalità operative per l’ottenimento e la gestione della patente.

CHI DEVE AVERE LA PATENTE

A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della patente a crediti. Il cantiere temporaneo o mobile è definito dall’art. 89, comma 1, le1era a) del D. Lgs. 81/2008 e dall’Allegato X dello stesso decreto, che specifica che si tratta di “qualunque luogo in cui si effettuano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee.” Rientrano in questa definizione anche i lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati Questo obbligo non si applica a chi svolge esclusivamente attività di natura intelle1uale, come ingegneri, architetti e altri professionisti tecnici.

IMPRESE STRANIERE

Secondo l’articolo 1, commi 4 e 5 del D.M. 132/2024 e quanto chiarito dalla Circolare INL n. 4 del 23 se1embre 2024, le imprese straniere devono seguire specifiche procedure per ottenere la patente a crediti, in base alla loro origine geografica:

  • imprese stabilite in uno Stato membro dell’UE. Queste imprese devono presentare un’autocertificazione che attesti il possesso di un documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del Paese d’origine. Se tale documento non esiste o non è riconosciuto come equivalente, l’impresa è tenuta a seguire la procedura standard prevista per le imprese italiane;
  • imprese stabilite in uno Stato extra-UE. Devono presentare un’autocertificazione che dimostri il riconoscimento in Italia del documento equivalente rilasciato nel Paese di origine. In mancanza di tale
    riconoscimento, l’impresa dovrà seguire la stessa procedura delle imprese italiane.

In entrambi i casi, una volta completata la procedura, la patente digitale sarà disponibile sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, come specificato nella Circolare INL n. 4 del 23 se1embre 2024.
Esenzioni: Le imprese con certificazione SOA di classifica III o superiore non sono tenute a ottenere la patente.

REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE

Per ottenere la patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Camera di Commercio;
  • regolarità contributiva (DURC valido);
  • regolarità fiscale (certificazione fiscale, ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997);
  • formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008;
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto;
  • nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.

COME RICHIEDERE LA PATENTE

La richiesta della patente può essere presentata dai seguenti soggetti:

  • il legale rappresentante dell’impresa;
  • il titolare, nel caso di lavoratori autonomi;
  • soggetti delegati, come consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF o altri professionisti autorizzati con delega formale da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.

La patente deve essere richiesta attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, utilizzando le credenziali SPID o CIE.

Passaggi principali

  • accesso al portale tramite SPID o CIE;
  • compilazione della domanda, inserendo le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente.

TEMPISTICHE

Il portale sarà operativo dal 1° ottobre 2024.
Fino al 31 ottobre 2024, le imprese possono operare presentando un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è disponibile al seguente link: https://www.ispettorato.gov.it/2024/09/23/inl-circolare-n-4-del-23-settembre-2024-su-patente-a-crediti/
Dal 1° novembre 2024, sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale per poter continuare a operare nei cantieri.

PUNTEGGIO DELLA PATENTE E MODALITÀ DI INCREMENTO

Al rilascio della patente, verranno assegnati 30 crediti. Il punteggio può essere aumentato fino a 100 crediti attraverso una serie di azioni e certificazioni, tra cui:

  • storicità dell’Azienda;
  • certificazioni aggiuntive (es. SGSL, modelli organizzativi ex art. 30 del D. Lgs. 81/2008);
  • formazione supplementare per i lavoratori;
  • investimenti in tecnologie avanzate per la sicurezza.

Per una descrizione dettagliata dei criteri di incremento dei crediti, si rimanda alla Tabella Assegnazione Crediti Aggiuntivi contenuta nell’Allegato 2 di questa circolare

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE

In caso di gravi infortuni sul lavoro, come la morte o l’inabilità permanente di un lavoratore, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Se vengono riscontrate false dichiarazioni o altre violazioni gravi, la patente può essere revocata. Dopo 12 mesi dalla revoca, sarà possibile richiedere una nuova patente.

DECURTAZIONE DEI PUNTI

La patente a crediti è soggetta a decurtazioni in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza, come riportato nell’Allegato I-bis della Legge 29 aprile 2024, n. 56. Ecco alcuni esempi di violazioni che comportano la perdita di crediti:

  • omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): -5 crediti;
  • omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: -3 crediti;
  • omessa formazione e addestramento dei lavoratori: -2 crediti;
  • infortuni sul lavoro causati da gravi violazioni delle norme di sicurezza: da -5 fino a -20 crediti, a seconda della gravità.

Se il punteggio della patente scende al di sotto di 15 crediti, l’impresa non potrà più operare nei cantieri. In caso di più violazioni, la decurtazione massima non supererà il doppio della violazione più grave.
Operare in cantiere senza patente, o con meno di 15 crediti, comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro.

CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE

La patente conterrà le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del titolare (impresa o lavoratore autonomo);
  • dati anagrafici del soggetto richiedente:
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio iniziale e aggiornato;
  • eventuali sospensioni o decurtazioni dei crediti.

VERIFICA DELLA PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI E SANZIONI PER IL COMMITTENTE E IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Con l’introduzione del comma b-bis all’articolo 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, modificato dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, il Commi1ente e il Responsabile dei Lavori sono obbligati a verificare il possesso della patente a crediti o del documento equivalente per tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che operano nel cantiere, anche nei casi di subappalto.

Per le imprese che non sono soggette all’obbligo della patente è necessario verificare il possesso della attestazione di qualificazione SOA.
Sanzioni in caso di mancata verifica: In caso di mancata verifica del possesso della patente o dell’attestazione SOA, il Committente o il Responsabile dei Lavori è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 711,92 euro e 2.562,91 euro, come previsto dall’articolo 157, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008.

Questi obblighi rafforzano il ruolo del committente e del responsabile dei lavori nel garantire che tutte le imprese operanti in cantiere siano in regola con i requisiti di sicurezza e qualificazione.
Vi invitiamo a verificare con attenzione i requisiti e a completare le procedure necessarie per ottenere la patente a crediti entro i termini indicati.

ALLEGATO 1_Circ05_2024

ALLEGATO 2_Circ05_2024