Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 146/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”).
La Legge ha anche apportato modifiche al D.Lgs. 81/08 che sono immediatamente entrate in vigore il 21/12/2021.
Articoli interessati dalle modifiche:
- art. 7, sui “Comitati regionali di coordinamento”;
- art. 8, sul “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
- art. 13, sulla “Vigilanza”;
- art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; - art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”;
- art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”;
- art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”;
- art. 51, sugli “Organismi paritetici”;
- art. 52, sul “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità”; - art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”;
- art. 56, sulle “Sanzioni per il Preposto”;
- art. 79, sui “Criteri per l’individuazione e l’uso” dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- art. 99, sulla “Notifica preliminare”.
Vediamo di seguito di approfondire le principali modifiche.
1. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Tra le modifiche al Decreto Legislativo 81 del 2008, introdotte agli artt. 13, 14 e l’allegato I del D. Lgs. 81/2008,
vi sono le seguenti:
- vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le
Aziende Sanitarie Locali (ASL); - è stata rielaborata la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli
organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di
igiene e sicurezza del lavoro.
In particolare, l’art. 14 comma 1 ora riporta la seguente disposizione:
[…] l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. […]
Come si legge, l’art. 14 si riferisce all’Allegato I per individuare i casi di gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro che fanno scattare la sospensione. Vediamo di seguito quali sono questi casi….
QUALI SONO I PROVVEDIMENTI DI SOSPESIONE INDICATI DAL NUOVO ALLEGATO I AL D.LGS. 81/08?
I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali quando:
- all’atto ispettivo almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
- vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08, quali:
Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.
2. OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO
Le modifiche introdotte all’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto. La Legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma si ritiene che ciò debba avvenire mediante atto formale per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne siano a conoscenza.
Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
3. ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO
È stato modificato anche l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:
- individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
- individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Ci preme sottolineare come la formazione obbligatoria del Datore di Lavoro costituisca l’elemento più rilevante ed innovativo introdotto dalla Legge in oggetto.
Con le modifiche apportate all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:
- l’addestramento consiste nello svolgimento di prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro;
- l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato;
- la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.
La lettura dei combinati disposti porta a concludere che tutte le novità introdotte restano sospese in attesa dell’emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30/6/2022.
4. MODIFICHE AL RUOLO DEL PREPOSTO IN AZIENDA
Una ulteriore modifica riguarda la funzione del Preposto sulla sicurezza. Ora nel D.Lgs. 81/08 viene indicato esplicitamente che “…il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. È stato inoltre previsto che “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività” previste dall’art.19.
Inoltre viene modificato l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del Preposto”, prevedendo che il Preposto debba interrompere l’attività lavorativa quando:
- il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI);
- Il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo.